RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

(art. 8 e 9 D.L.vo 626/94)

La novità legislativa prevista dal 626/94 è l’introduzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il ruolo può essere svolto direttamente dal datore di lavoro nel caso di imprese artigiane oppure può incaricare una persona esterna.

L’incarico viene affidato ad un tecnico esterno ed il contratto può avere valenza annuale, biennale o triennale, fiduciario del datore di lavoro, che provvede a quanto stabilito negli articoli citati secondo modalità e frequenza che qui vengono succintamente riportate:

Sopralluoghi annuali di mezza giornata  per il controllo della corretta applicazione di quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi secondo lo schema riportato in Tab.2

  • Un sopralluogo annuale di 5 ore per la riunione annuale del personale con del verbale e coinvolgimento delle parti interessate.

  • Formazione e gestione dello scadenzario per gli interventi ed adempimenti legislativi

  • Formazione ai nuovi assunti e del personale dipendente (art.22)

  • Consulenza ed assistenza amministrativa

  • Invio comunicazioni periodiche sulle novità tecniche e legislative

  • Assistenza durante sopralluoghi ed ispezioni

  • Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi.

 Il servizio comunque prevede la gestione completa delle problematiche e degli adempimenti e quindi include anche quanto offerto dalla prima proposta di servizio.

Il Contratto di Assistenza per R.S.P.P. in Conto Terzi ha la durata di 1 anno a partire dalla data di iscrizione e comprende l' assistenza telefonica per tutta la durata del Contratto più n° 8 visite effettuate sul posto dal Responsabile. A richiesta dal Cliente, è possibile effettuare delle visite extra, il cui costo è di € 220 Cad.
Modulo di calcolo preventivo dei costi del Contratto di Assistenza per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) in Conto Terzi

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