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La
novità legislativa prevista dal 626/94 è l’introduzione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il ruolo può
essere svolto direttamente dal datore di lavoro nel caso di
imprese artigiane oppure può incaricare una persona esterna.
L’incarico
viene affidato ad un tecnico esterno ed il contratto può avere
valenza annuale, biennale o triennale, fiduciario del datore di
lavoro, che provvede a quanto stabilito negli articoli citati
secondo modalità e frequenza che qui vengono succintamente
riportate:
Sopralluoghi
annuali di mezza giornata per il controllo della corretta
applicazione di quanto previsto dal documento di valutazione dei
rischi secondo lo schema riportato in Tab.2
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Un
sopralluogo annuale di 5 ore per la riunione annuale del
personale con del verbale e coinvolgimento delle parti
interessate.
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Formazione
e gestione dello scadenzario per gli interventi ed adempimenti
legislativi
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Formazione
ai nuovi assunti e del personale dipendente (art.22)
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Consulenza
ed assistenza amministrativa
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Invio
comunicazioni periodiche sulle novità tecniche e legislative
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Assistenza
durante sopralluoghi ed ispezioni
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Aggiornamento
del documento di valutazione dei rischi.
Il
servizio comunque prevede la gestione completa delle problematiche e
degli adempimenti e quindi include anche quanto offerto dalla prima
proposta di servizio.
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